Forma d'internamento particolare per criminali pericolosi - Il DFGP invia in consultazione il rapporto e l'avamprogetto per l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento
Berna, 15.09.2004 - Proteggere meglio la collettività dai criminali pericolosi senza violare la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU): questo è l'obiettivo perseguito dal rapporto e dall'avamprogetto per l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento inviati in consultazione, mercoledì, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) su incarico del Consiglio federale. La consultazione si concluderà il 15 dicembre 2004.
L'8 febbraio 2004 popolo e Cantoni hanno approvato l'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia", introducendo di fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. L'internamento a vita per questa categoria di criminali può essere riesaminato soltanto limitatamente. La modifica della Parte generale del Codice penale, elaborata da un gruppo di lavoro, prevede una procedura a più livelli che, conformemente all'iniziativa, esclude il riesame automatico senza comunque violare la CEDU:
- su richiesta della persona internata a vita, l'autorità cantonale d'esecuzione incarica la commissione federale apposita - che dovrà essere istituita dal Consiglio federale - di stabilire se si dispone di nuove conoscenze scientifiche in merito all'idoneità alla terapia della persona internata a vita;
- l'autorità esecutiva si basa sulle conclusioni della commissione per decidere se curare l'autore. In un primo momento il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione dell'internamento a vita;
- se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta ulteriormente, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina l'internamento ordinario o una misura terapeutica.
L'internamento può anche essere decretato a posteriori
L'avamprogetto prevede un'innovazione non contemplata dall'iniziativa, vale a dire che l'internamento a vita o quello ordinario può essere decretato a posteriori. Questa disposizione è applicabile quando nuovi fatti e mezzi di prova dimostrano che le condizioni di internamento erano riunite già al momento della sentenza, senza che il giudice ne fosse a conoscenza. In questo modo è possibile evitare la liberazione di criminali che si dimostrano essere pericolosi soltanto durante l'esecuzione della pena.
Il comportamento futuro ha più peso rispetto al reato commesso
Il gruppo di lavoro si è inoltre chinato sulle proposte e le critiche formulate nei confronti della Parte generale del Codice penale da membri di autorità inquirenti o preposte all'esecuzione delle pene e propone ora una serie di modifiche. In particolare, in futuro, saranno passibili d'internamento non soltanto i crimini suscettibili di una pena di almeno dieci anni, bensì qualsiasi crimine o delitto, purché vi sia motivo di ritenere che l'interessato, dopo aver scontato la pena, possa commettere reati gravi. Per ordinare l'internamento non è quindi determinante tanto il reato commesso, quanto piuttosto il comportamento futuro dell'autore.
Un trattamento terapeutico non dovrà essere riservato soltanto a persone con disturbi psichici, ma potrà essere previsto anche per le persone che presentano soltanto taluni sintomi di un disturbo psichico. Grazie a una terapia psichiatrica è infatti possibile ridurre in modo efficace la pericolosità di tali persone.
Il gruppo di lavoro diretto da Heinrich Koller, direttore dell'Ufficio federale di giustizia, era composto di rappresentanti di autorità di perseguimento penale e di esecuzione delle pene, della dottrina in materia di diritto penale, della psichiatria forense e del comitato d'iniziativa. I rappresentanti del comitato d'iniziativa considerano il progetto di legge un pacchetto equilibrato e intendono sostenerlo soltanto se non subirà modifiche.
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Ultima modifica 26.06.2024