Lotta senza confini alla criminalità informatica - Avviata la consultazione sull’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa
Berna, 13.03.2009 - La Svizzera deve contribuire in maniera più incisiva alla lotta transfrontaliera contro la criminalità informatica e su Internet. Venerdì il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità. La Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad adeguare la loro legislazione alle sfide delle nuove tecnologie informatiche. La Svizzera soddisfa già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità è il primo trattato internazionale per lottare contro la criminalità informatica e su Internet. Al fine di armonizzare il diritto penale, la Convenzione obbliga gli Stati contraenti a rendere perseguibili, in particolare, la frode informatica, il furto di dati, la falsificazione di documenti mediante computer o l’accesso a sistemi informatici protetti. Gli Stati contraenti devono inoltre punire la pornografia infantile e la violazione di diritti d’autore su Internet.
La Convenzione disciplina inoltre la modalità di raccolta e conservazione delle prove costituite da dati elettronici nelle inchieste penali. Si propone in particolare di garantire che le autorità inquirenti possano accedere rapidamente ai dati trattati elettronicamente, affinché questi ultimi non possano essere falsificati o eliminati nel corso della procedura. Infine, la Convenzione intende garantire una cooperazione ampia, rapida ed efficace tra gli Stati contraenti.
Necessari soltanto adeguamenti legislativi contenuti
Il diritto penale svizzero soddisfa in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione. È proposto di estendere la punibilità per la fattispecie penale dell'accesso illegale a un sistema per l'elaborazione di dati ("hacking", art. 143bis del Codice penale). Di conseguenza, in futuro si potrà perseguire già chi rende accessibili o diffonde password, programmi e altri dati che consentono di accedere illegalmente a sistemi informatici protetti. Non occorre invece adeguare il Codice di procedura penale svizzero, che secondo lo scadenzario attuale entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e permetterà un’applicazione unitaria in tutta la Svizzera delle disposizioni di diritto di procedura penale.
Cooperazione internazionale rapida
L’attuazione della Convenzione esige un altro adeguamento nell’ambito della cooperazione internazionale. Mediante una revisione della legge sull’assistenza in materia penale occorre attribuire all’autorità competente svizzera la facoltà di ordinare, in determinati casi, la trasmissione a fini investigativi all’autorità richiedente dei dati relativi al traffico informatico già prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria. Tuttavia, tali dati – che forniscono informazioni sul mittente, il destinatario, l'orario, la durata, la dimensione e il percorso di un messaggio – potranno essere utilizzati come mezzi di prova soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione finale sulla concessione e sulla portata dell’assistenza giudiziaria.
Infine, la Convenzione impone di istituire un punto di contatto disponibile 24 ore su 24 sette giorni su sette, che fornisca supporto alle indagini penali nazionali e internazionali nei casi di criminalità informatica. In Svizzera i compiti di tale punto di contatto saranno assunti dall’Ufficio federale di polizia (fedpol).
La consultazione sull’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità si concluderà il 30 giugno 2009.
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Ultima modifica 26.06.2024