Comunicazione per via elettronica tra i privati e le autorità - Aperta la consultazione in merito alle disposizioni esecutive

Berna, 20.07.2009 - Nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento in futuro diversi tribunali e autorità saranno tenute a recepire e trattare gli atti scritti trasmessi per via elettronica. In data odierna l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha avviato una consultazione su un avamprogetto di ordinanza che disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica. I Cantoni e le cerchie interessate sono invitati a esprimere un parere entro la fine di settembre.

Nell'ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l'organizzazione giudiziaria e le procedure, negli ultimi anni sono stati uniformati anche i codici di diritto processuale. Il Codice di procedura civile (CPC), il Codice di procedura penale (CPP) e una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permettono alle parti di trasmettere gli atti scritti ai tribunali e alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato della trasmissione.

Ulteriore tassello

Per l'elaborazione di queste disposizioni esecutive, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha deciso di proporre un'unica ordinanza che disciplini le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e i tribunali o le autorità nell'ambito di procedimenti a cui sono applicabili il CPC, la LEF o il CPP. Grazie all'emanazione coordinata delle disposizioni esecutive le diverse procedure potranno essere svolte in modo uguale anche dal punto di vista tecnico. L'ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di processi civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento costituisce un ulteriore tassello dell'UFG nell'attuazione della strategia di e-government Svizzera.

Le nuove disposizioni esecutive entreranno probabilmente in vigore il 1° gennaio 2011, contemporaneamente al CPP, al CPC e alla modifica della LEF. Tale data è stata comunicata in diverse occasioni nell'ambito della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ed è stata stabilita d'intesa con i Cantoni.

Secondo l'articolo 400 capoverso 2 CPC, il Consiglio federale deve mettere a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e gli atti scritti delle parti. Può tuttavia delegare tale compito all'Ufficio federale di giustizia (art. 400 cpv. 3 CPC). I pertinenti progetti sono anch'essi oggetto della consultazione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Urs Paul Holenstein, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 323 53 36


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Ufficio federale di giustizia
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Ultima modifica 26.06.2024

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