Reintroduzione delle pene detentive di breve durata; Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione della Parte generale del Codice penale svizzero

Berna, 30.06.2010 - Il Consiglio federale intende reintrodurre le pene detentive di breve durata e abrogare le pene pecuniarie con la condizionale. In tal modo prende atto delle critiche mosse dal mondo politico e giudiziario al sistema di sanzioni della nuova Parte generale del Codice penale (PG-CP). Mercoledì ha posto in consultazione fino al 30 ottobre 2010 una modifica legislativa.

Nella PG-CP, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite con pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità. La modifica legislativa proposta attribuisce di nuovo ai giudici la facoltà di infliggere pene detentive di almeno tre giorni con o senza la condizionale. Il Consiglio federale è certo che le pene detentive di breve durata siano più idonee a dissuadere alcuni autori dal commettere ulteriori atti di delinquenza rispetto alle semplici pene pecuniarie.

Inoltre sarà abrogata la pena pecuniaria con la condizionale totale o parziale, la cui efficacia è ritenuta insufficiente. Per dare maggior peso alla pena detentiva, la pena pecuniaria ammonterà inoltre a un massimo di 180 aliquote giornaliere anziché alle attuali 360. Infine, il Consiglio federale propone di stabilire per legge, oltre all'attuale importo massimo di 3000 franchi, anche un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi.

Esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica o lavoro di pubblica utilità

La modifica legislativa comporterà un calo delle pene pecuniarie e un aumento delle pene detentive di breve durata. Per tale motivo è necessario ancorare nella legge l'esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori degli istituti di pena (electronic monitoring) per le pene detentive da uno a sei mesi, già introdotta in via sperimentale in sette Cantoni. La pena detentiva fino a sei mesi deve poter essere scontata anche sotto forma di lavoro di pubblica utilità. Secondo quanto richiesto dai Cantoni, il lavoro di pubblica utilità non dovrà più essere strutturato come pena a se stante, bensì come modalità di esecuzione.

La modifica legislativa prevede inoltre la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria. Poiché l'espulsione viene inflitta in un processo pubblico, ha un effetto preventivo maggiore rispetto all'espulsione amministrativa sancita dal diritto degli stranieri. Infine, per dar seguito alle esigenze pratiche, il Consiglio federale propone di innalzare da 22 a 25 anni il limite di età per completare l'esecuzione di misure nel diritto penale minorile. Attualmente infatti alcuni giovani autori devono essere esonerati dall'esecuzione di una misura, sebbene non sia ancora stato possibile trasmettere loro tutti i principi necessari perché possano condurre una vita regolare.

Inoltre nel secondo semestre del 2010 sarà posto in consultazione un avamprogetto di revisione parziale della Parte speciale del Codice penale, che prevede modifiche del quadro sanzionatorio per singoli reati.


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Ultima modifica 30.01.2024

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