La revisione del diritto in materia di risanamento entra in vigore il 1° gennaio 2014

Berna, 06.11.2013 - Il Consiglio federale ha deciso oggi di mettere in vigore il 1° gennaio 2014 la revisione parziale della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Le nuove disposizioni rendono più agevole il risanamento delle aziende.

Mediante singoli miglioramenti la revisione della legge elimina diversi punti deboli riscontrati nell'attuale diritto in materia di insolvenza. Prevede in particolare le seguenti innovazioni:

  • In futuro la moratoria concordataria non sfocerà più obbligatoriamente in un concordato o in un fallimento, ma potrà anche venire concessa in semplice qualità di differimento.
  • Per omologare un concordato non sarà più necessario garantire i crediti collocati in terza classe. Questo obbligo ha infatti spesso comportato il blocco di ingenti mezzi finanziari, ostacolando notevolmente l'esito positivo di un concordato. Inoltre, in occasione di un concordato ordinario, i titolari di quote di partecipazione saranno tenuti a contribuire in modo adeguato al risanamento, per instaurare una certa parità di trattamento con i creditori.
  • Per i rapporti obbligatori di durata (per es. contratti di locazione o di leasing), in caso di insolvenza in futuro verranno distinti i casi di liquidazione (fallimento o concordato con abbandono dell'attivo) e le moratorie concordatarie allo scopo di risanare e proseguire l'attività aziendale. Nel primo caso si suppone che il rapporto obbligatorio di durata sia disdetto in via ordinaria se l'amministrazione del fallimento non intende proseguire il contratto e non vi subentra. Nel secondo caso, invece, il debitore ha la possibilità di disdire, in via straordinaria, un rapporto obbligatorio di durata con il consenso del commissario, a condizione che la controparte riceva un indennizzo integrale.
  • I diritti di partecipazione dei creditori durante la moratoria concordataria sono rafforzati, in particolare per tutelarli da atti di liquidazione affrettati. Se necessario, il giudice del fallimento istituisce una delegazione rappresentativa dei creditori, con il compito di esercitare la vigilanza sul commissario.
  • In caso di cessione aziendale per stato di insolvenza, in futuro non sarà più obbligatorio trasferire tutti i contratti di lavoro. Il trasferimento dei rapporti di lavoro preesistenti e la misura in cui questo debba essere attuato vanno negoziati caso per caso con gli interessati. Come meccanismo di compensazione è introdotto un obbligo generale di allestire un piano sociale per aziende con oltre 250 collaboratori che intendono licenziarne più di 30, senza trovarsi in uno stato di insolvenza. Più di un terzo dei lavoratori in Svizzera potrà così beneficiare del nuovo regolamento.
  • Il privilegio per i crediti risultanti dall'imposta sul valore aggiunto collocati in seconda classe, introdotto con l'entrata in vigore, il 1°gennaio2010, della nuova legge sull'IVA, viene eliminato. Infatti tale privilegio ha ostacolato o impedito molti risanamenti che sarebbero stati possibili con il diritto previgente.
  • L'azione revocatoria (azione pauliana) di un negozio giuridico va agevolata se il trasferimento di attivi è effettuato a favore di una persona vicina. Ciò vale in particolare anche per trasferimenti all'interno di un gruppo di società.

Il termine per il referendum sulla revisione della legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2013. I Cantoni non devono adeguare il proprio diritto, in particolare le loro leggi di applicazione della LEF, alla legge riveduta. Dato che non sono necessarie altre misure organizzative e che non vi sono motivi per un termine di transizione e di adeguamento lungo, le nuove disposizioni possono entrare in vigore il 1° gennaio 2014.


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Ultima modifica 26.06.2024

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