Migliorare l'informazione sulle esecuzioni: mancano soluzioni semplici ed efficaci

Berna, 04.07.2018 - Poiché un'esecuzione è iscritta soltanto nel registro dell'ufficio d'esecuzione che se ne occupa, gli estratti dei registri delle esecuzioni sono poco attendibili. Il Consiglio federale ha analizzato questa tematica su incarico del Parlamento in un rapporto adottato il 4 luglio 2018. Non vi sono soluzioni semplici, ma l'Esecutivo propone comunque alcuni miglioramenti mirati: da un lato occorre migliorare l'informazione che figura sugli estratti del registro delle esecuzioni e dall'altro il Consiglio federale incoraggia i Cantoni a unificare le loro prassi per rendere più attendibili le informazioni.

Attualmente in Svizzera vi sono più di 400 uffici d'esecuzione. Ogni procedura esecutiva viene registrata soltanto nel registro dell'ufficio che se ne occupa. Di regola, gli uffici d'esecuzione non hanno accesso ai dati dei registri degli altri uffici. Inoltre un debitore escusso è iscritto nel registro dell'ufficio d'esecuzione con il nome e l'indirizzo indicati dal creditore, non vi è alcun'altra identificazione del debitore. In seguito a cambiamenti d'indirizzo, traslochi, cambiamenti di nome o in caso di nomi scritti in modi diversi, succede spesso che una vecchia iscrizione nel registro non possa più essere ritrovata e che sull'estratto del registro dell'ufficio d'esecuzione non figuri nulla. 

Il postulato 12.3957 "Arginare il turismo dei debitori" ha incaricato il Consiglio federale di esaminare questa situazione. Il Consiglio federale dovrebbe quindi indicare come impedire che persone escusse in un dato luogo possano ottenere estratti delle esecuzione vergini dall'ufficio d'esecuzione di un altro luogo. Nel suo rapporto il Consiglio federale presenta gli approcci risolutivi che ha esaminato. Ha tuttavia dovuto constatare che non vi è alcuna possibilità semplice che permetta di avere estratti del registro delle esecuzioni di livello nazionale. Ciò è in particolare dovuto al fatto che le persone nella vita quotidiana e nei rapporti d'affari si identificano spesso soltanto con il nome e l'indirizzo. Attualmente non si utilizza alcun dato che permetta ai creditori di comunicare precisamente all'ufficio d'esecuzione l'identità del debitore che intendono escutere.

Migliorare l'informazione e aumentare l'attendibilità

Ciononostante, il Consiglio federale vuole che gli estratti del registro delle esecuzioni indichino più chiaramente che la loro attendibilità è limitata. Nel contempo si prende in considerazione la possibilità di fornire specificamente ai creditori che operano in determinati settori informazioni più precise sulla limitata attendibilità degli estratti.

L'attendibilità dell'estratto del registro delle esecuzioni può inoltre essere rafforzata se, su scala svizzera, tutti gli uffici delle esecuzioni fanno quadrare in modo coerente le generalità dei debitori con i relativi dati degli abitanti. L'estratto dovrebbe segnalare con un apposito avvertimento i casi in cui non sono state trovate corrispondenze. Tale pratica è già attualmente in uso nei Cantoni in cui gli uffici delle esecuzioni hanno accesso ai dati del registro degli abitanti. Il Consiglio federale incoraggia i Cantoni a estendere questa pratica su scala nazionale.


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Ultima modifica 30.01.2024

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