Collocamento internazionale di minori

Per ogni collocamento di minore in un altro Stato contraente, l’art. 33 della Convenzione 96 prevede una procedura di consultazione preliminare obbligatoria. A tal fine, l’autorità richiedente comunica all’Autorità centrale o a un’altra autorità competente dello Stato richiesto un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento.

Procedura di consultazione preliminare obbligatoria

Quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente prospetta il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato contraente, questa deve chiedere l’approvazione preliminare dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente dello Stato nel quale dovrebbe aver luogo il collocamento.

La decisione sul collocamento all’estero può quindi essere emessa unicamente quando una tale approvazione è stata data.

L’autorità amministrativa o giudiziaria competente che prospetta il collocamento può introdurre una richiesta di approvazione tramite l’Autorità centrale del suo cantone. Questa trasmetterà la richiesta (con gli allegati e le traduzioni fornite dall’autorità che prospetta il collocamento) all’Autorità centrale o all’autorità competente dello Stato nel quale il minore dovrebbe essere collocato. Il dossier fornito dall’autorità che prospetta il collocamento deve comprendere gli elementi necessari alla valutazione non solamente del luogo di collocamento, ma anche del progetto nonché degli aspetti migratori ed economici del collocamento.

Se la procedura prevista all’art. 33 della Convenzione 96 non è stata rispettata, le autorità dello Stato contraente nel quale deve aver o ha già avuto luogo il collocamento possono rifiutare il riconoscimento della decisione di collocamento (cfr. art. 23 cpv. 2 let. f della Convenzione 96).

La richiesta e i suoi allegati, così come eventuali comunicazioni, devono essere fornite in lingua originale e essere accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.  

Ultima modifica 29.08.2023

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