Indicazioni generali
In base alle esperienze raccolte dall’Ufficio federale di giustizia in qualità di autorità centrale svizzera, si forniscono qui di seguito delle informazioni sulle esigenze specifiche dei singoli Paesi e sulle difficoltà che possono sorgere nelle procedure all'estero. Le informazioni non hanno alcuna pretesa di essere complete ed esatte per qualsiasi procedura.
Per domande si può contattare per telefono o per e-mail l'Ufficio federale di giustizia.
Lo svolgimento e la durata - in particolare delle procedure di restituzione - dipendono in larga misura dal sistema giuridico dello Stato richiesto. Anche se la Convenzione prevede una procedura rapida, quest’ultima può essere onerosa e richiedere tempo.
A seconda dello Stato coinvolto, la procedura in prima istanza può durare alcuni mesi. Inoltre, una decisione di prima istanza può essere impugnata in quasi tutti gli Stati.
La Convenzione sul rapimento dei minori favorisce esplicitamente una composizione amichevole. La mediazione, in quanto procedura consolidata di risoluzione dei conflitti, non viene offerta allo stesso modo e gratuitamente in tutti i Paesi.
Alcune autorità centrali dispongono di mediatori interni (ad es. Francia, Repubblica ceca), altre concedono l'accesso a una rete attraverso la quale organizzare una mediazione soggetta a pagamento (p. es. Germania).
In caso di procedura davanti al giudice o a un'autorità, la decisione in merito alla restituzione spetta al giudice o all’autorità. La rappresentanza legale non è prevista o obbligatoria in tutti i Paesi.
In alcuni Stati, la procedura in vista della restituzione è condotta dal pubblico ministero (ad es. Brasile, Francia, Portogallo) o da un avvocato dello Stato (ad es. Spagna). In questi Stati, non è necessariamente prevista la rappresentanza delle parti da parte di un avvocato privato. In altri Stati la procedura di restituzione si svolge tra le due parti (richiedente contro convenuto) ed è usuale la rappresentanza da parte di un avvocato privato (per es. Germania, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti).
Tuttavia, le parti sono libere di farsi rappresentare da un avvocato all'estero.
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La Convenzione prevede che i servizi delle autorità centrali siano gratuiti. Anche i procedimenti giudiziari o delle autorità e il necessario patrocinio sono in linea di massima gratuiti.
Gli Stati contraenti possono tuttavia riservarsi di subordinare l’esenzione dalle spese alle norme nazionali in materia di gratuito patrocinio, le quali divergono da Paese a Paese (si veda Stati contraenti). A causa del divario di potere d'acquisto tra i singoli Stati e la Svizzera, può darsi che neanche i richiedenti nel bisogno in Svizzera ricevano il gratuito patrocinio all’estero (p. es. Stati Uniti).
Alcuni Stati garantiscono il gratuito patrocinio, nonostante una riserva relativa ai costi (per es. Finlandia, Regno Unito [solo per le procedure di restituzione], Bulgaria [se la rappresentanza legale avviene attraverso l'autorità centrale]). In alcuni Stati, in cui la procedura è condotta dall'autorità centrale o dal pubblico ministero (per es. Brasile, Francia, Portogallo, Spagna, Repubblica dominicana), il mandato privato di rappresentanza legale è regolarmente soggetto a pagamento.
Le spese giudiziarie e di rappresentanza legale possono variare a seconda del Paese e sono solitamente difficili da valutare. Le spese di traduzione per i documenti da presentare sono a carico dei richiedenti. In parte sono richieste delle traduzioni certificate (per es. Thailandia, Polonia). - Stati contraenti (PDF, 114 kB, 06.03.2024)
Le procedure relative al diritto di visita non sono sostenute in tutti i Paesi allo stesso modo come le procedure di restituzione. Di regola, le procedure richiedono più tempo e i diritti di visita sono difficilmente applicabili.
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Il 31 ottobre 2005, la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese hanno concluso un accordo (bilaterale) concernente la cooperazione per determinate questioni familiari (RS 0.211.230.489). Il campo d’applicazione dell’accordo si estende anche ai casi di rapimento internazionale di minori e alle controversie relative al diritto di visita transfrontaliero. Anche se l'accordo è in vigore dal 1° marzo 2006, finora non è stato applicato a causa della mancata attuazione da parte del Libano. Dato che il Libano non ha firmato la Convezione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (RS 0.211.230.02), l’autorità centrale svizzera non è in grado di fornire il proprio sostegno in caso di rapimenti o di conflitti relativi al diritto di visita. Le persone interessate possono rivolgersi alla Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri o alla Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale.
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Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese del 31 ottobre 2005 concernente la cooperazione per determinate questioni familiari
(RS 0.211.230.489)
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Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori
(RS 0.211.230.02)
Ultima modifica 29.08.2023