Di che cosa si tratta ?
Le vittime della tratta di esseri umani vanno assistite meglio e gli autori vanno perseguiti di conseguenza. Inoltre, la tratta di esseri umani va combattuta anche con misure preventive. Nel suo progetto volto alla lotta contro la tratta degli esseri umani un gruppo di lavoro interdipartimentale propone particolarmente di estendere la fattispecie della tratta degli esseri umani nel Codice penale alla mediazione volta allo sfruttamento di manodopera e al prelievo di organi umani. Mediante la ratifica dell'Accordo dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali la Svizzera intende adoperarsi a favore di una lotta rafforzata contro la tratta e il traffico di esseri umani.
Cos’è stato fatto finora?
- Il 29 maggio 2002, il Consiglio federale prende atto del rapporto "Tratta di esseri umani in Svizzera" e incarica i dipartimenti interessati di esaminare le raccomandazioni del gruppo di lavoro interdipartimentale (comunicato per i media).
- Il 15 ottobre 2003, il Consiglio federale apre la procedura di consultazione sulla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocolle facoltativo, il Consiglio federale propone la revisione del reato della tratta di esseri umani (comunicato per i media).
- L'11 marzo 2005, il Consiglio federale decide di ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Il campo di applicazione della disposizione penale relativa alla tratta di esseri umani, sinora applicabile soltanto alla tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale, sarà esteso alla tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro umano e al prelievo di organi (comunicato per i media).
- Deliberazioni parlamentari (05.030)
Documento in tedesco
Documento in francese
- Il 19 ottobre 2006 entra in vigore per la Svizzera il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
- Il 1° dicembre 2006 entrano in vigore le nuove disposizioni penali.
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- Il Consiglio federale intende adoperarsi a favore di una lotta rafforzata contro la tratta e il traffico di esseri umani. A tale fine, il 30 gennaio 2002 adotta due protocolli aggiuntivi all'Accordo dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ha emanato l'autorizzazione per la firma (comunicato per i media).
- Il 15 dicembre 2003 il Consiglio federale pone in consultazione l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti (comunicato per i media).
- Il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l’approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti (comunicato per i media).
- Deliberazioni parlamentari (05.074)
- Il 26 novembre 2006 entrano in vigore per la Svizzera la Convenzione e i due Protocolli.
Documentazione
Gruppo di lavoro "Tratta di esseri umani"
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"Menschenhandel in der Schweiz" (PDF, 598 kB, 21.06.2010)
Bericht der interdepartamentalen Arbeitsgruppe "Menschenhandel"
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"Traite des êtres humains en Suisse" (PDF, 204 kB, 21.06.2010)
Rapport du groupe de travail interdépartemental "Traite des êtres humains"
(Questo documento non è disponibile in italiano) - Parere del Consiglio federale (PDF, 66 kB, 21.06.2010)
- Comunicato per i media del 29 maggio 2002
Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
Il servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2003
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Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili
Procedura di consultazione
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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili
(FF 2005 2557)
- Rapporto del Consiglio federale (PDF, 272 kB, 21.06.2010)
- Nuovo articolo 182 CP (PDF, 70 kB, 21.06.2010)
- Comunicato per i media del DFAE del 15 ottobre 2003 (PDF, 50 kB, 21.06.2010)
Messaggio e decreto federale
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Messaggio sull’approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani
(FF 2005 2513)
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Decreto federale
(FF 2005 2553)
- Comunicato per i media del DFAE del 11 marzo 2005
Testo sottoposto al referendum
Nuove disposizioni
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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
(RU 2006 5437)
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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
(RS 0.107.2)
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti
Procedura di consultazione
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (PDF, 318 kB, 21.06.2010)
-
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
(FF 2005 6037)
-
Protocollo addizionale contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini
(FF 2005 6067)
-
Protocollo addizionale contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria
(FF 2005 6077)
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United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children; Protocol against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air
(versione originale)
- Comunicato per i media del 15 dicembre 2003
Risultati della procedura di consultazione
Messaggio e decreto
-
Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria
(FF 2005 5961)
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Decreto federale
(FF 2005 6035)
- Comunicato per i media del 26 ottobre 2005
Testo sottoposto al referendum
Nuove disposizioni
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Decreto federale che approva la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi Protocolli contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti
(RU 2006 5859)
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
(RS 0.311.54)
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Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria
(RS 0.311.541)
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Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini
(RS 0.311.542)
Dossier
Comunicati
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Ultima modifica 28.12.2006
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