Trasferimento di condannati


1. Definizione

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento dei condannati permette alle persone condannate a pene o misure privative della libertà al di fuori del loro Paese d’origine di ritornarvi, a determinate condizioni, per scontarvi la pena. Tale possibilità mira a favorire il loro reinserimento nella società. La convenzione non obbliga tuttavia gli Stati membri ad accogliere una domanda di trasferimento. Finora, oltre agli Stati membri del Consiglio d’Europa, hanno ratificato la convenzione 20 Stati extraeuropei.

La Svizzera ha aderito alla convenzione nel 1988 e al protocollo addizionale nel 2004. Inoltre ha sottoscritto trattati bilaterali sul trasferimento dei condannati con Kosovo, Cuba, Marocco, Paraguay, Perù e Thailandia nonché un accordo di reciprocità con le Barbados.

2. Condizioni del trasferimento

Un trasferimento può avvenire soltanto se:

  • la sentenza è definitiva ed esecutiva;
  • al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della pena che resta da scontare è di almeno sei mesi;
  • il reato in questione è punibile non soltanto nello Stato di condanna (Paese in cui è stata pronunciata la sentenza e in cui il condannato sta scontando la pena o la misura), bensì anche nello Stato d’esecuzione (Paese d’origine del condannato verso il quale quest’ultimo deve essere trasferito per scontare il resto della pena);
  • le competenti autorità dello Stato di condanna e dello Stato d’esecuzione nonché il condannato acconsentono al trasferimento;
  • il condannato è cittadino dello Stato d’esecuzione; se è titolare di un permesso di soggiorno o di domicilio, la convenzione non è applicabile. Alcuni Stati (p. es. i Paesi Bassi) derogano a questo principio e, a determinate condizioni, prendono in consegna anche condannati che non sono loro cittadini

3. Conseguenze del trasferimento

La convenzione prevede due procedure per determinare la durata della pena che il condannato deve ancora scontare dopo il trasferimento: il proseguimento dell’esecuzione o la conversione della condanna d’origine in una sentenza dello Stato d’esecuzione.

La Svizzera ha optato per il proseguimento dell’esecuzione. In linea di massima la sanzione estera è ripresa tale e quale. La pena che resta da scontare in Svizzera dopo il trasferimento corrisponde quindi a quella che rimarrebbe da scontare nello Stato di condanna. Tuttavia, se la sanzione inflitta nello Stato di condanna non è compatibile con il diritto svizzero, viene adeguata alla pena massima prevista dalla legislazione svizzera per un tale reato. Dopo il trasferimento, l’esecuzione della sanzione è retta dal diritto svizzero (p. es. condizioni per beneficiare di una liberazione condizionale anticipata).

4. Svolgimento della procedura di trasferimento (secondo la convenzione)

  • Il condannato comunica alle competenti autorità dello Stato di condanna o dello Stato d’esecuzione il suo desiderio di essere trasferito;
  • lo Stato di condanna e quello d’esecuzione si scambiano i documenti necessari (dati personali del condannato, sentenza, informazioni sulla pena già scontata nello Stato di condanna e, se del caso, sulla pena che resta da scontare nello Stato d’esecuzione);
  • sulla base di tali informazioni, le autorità dei due Stati decidono sulla domanda di trasferimento. In Svizzera tale decisione compete all’Ufficio federale di giustizia UFG (settore Estradizioni) in collaborazione con le competenti autorità cantonali. Nel caso di un trasferimento in Svizzera, il competente tribunale cantonale emana una decisione d’exequatur per verificare se la sentenza straniera può essere eseguita in base al diritto svizzero e se la durata della pena stabilita all’estero va eventualmente ridotta alla pena massima prevista dal diritto svizzero. Contro questa decisione il condannato può impugnare la decisione. La convenzione non obbliga gli Stati membri ad accogliere una domanda di trasferimento e non accorda al condannato alcuna possibilità di ricorso in caso di rifiuto;
  • se entrambi gli Stati acconsentono al trasferimento, che diventa pertanto esecutivo, essi concordano le modalità d’esecuzione (data e luogo del trasferimento).
    La procedura di trasferimento necessita sovente di verifiche approfondite e di conseguenza può protrarsi per molto tempo: stando all’esperienza dura più di sei mesi.

5. Trasferimento senza il consenso del condannato

Nell'interesse di una collaborazione internazionale più efficace, il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati, prevede la possibilità di eseguire la pena nel Paese d’origine anche senza il consenso o contro il volere di una persona condannata, nei seguenti due casi:

  • se nei confronti del condannato è stata emanata una decisione di espulsione o di allontanamento passata in giudicato nello Stato di condanna, il condannato può essere trasferito nel Paese d’origine per l’esecuzione di una pena residua;
  • se il condannato fugge dallo Stato di condanna e si rifugia nel Paese d'origine, sottraendosi in tal modo all'espiazione della pena, il Paese d’origine può procedere al perseguimento penale sostitutivo (cfr. anche la nota informativa "Perseguimento penale in via sostitutiva").

Neppure il protocollo addizionale obbliga in alcun modo uno Stato membro ad accogliere una domanda di trasferimento.

6. Svolgimento della procedura di trasferimento (secondo il protocollo addizionale)

Trasferimento dalla Svizzera all’estero

  • L’autorità cantonale d’esecuzione delle pene chiede all’UFG di avviare la procedura di trasferimento. Allega alla domanda una copia della sentenza esecutiva e della decisione di espulsione o di allontanamento passata in giudicato.
  • La domanda è presentata dopo che il condannato ha ottenuto il diritto di essere sentito e ha avuto occasione di esprimersi in merito alla domanda di trasferimento dell’autorità cantonale d’esecuzione.
  • L’UFG verifica se la domanda cantonale è completa e ammissibile; eventualmente procede ad ulteriori accertamenti, se necessario, anche nel Paese d’origine del condannato.
  • L’UFG decide di inoltrare una richiesta di delega d’esecuzione della pena al Paese d’origine e di trasferirvi il condannato se tale Paese acconsente alla richiesta. Contro questa decisione il condannato può ricorrere entro 30 giorni dinnanzi al Tribunale penale federale. Sia il condannato sia l’UFG possono impugnare la decisione del Tribunale penale federale dinnanzi al Tribunale federale. Un eventuale ricorso non ha alcun effetto sospensivo sulla domanda di trasferimento.
  • L’UFG trasmette la domanda di trasferimento al Paese d’origine e chiede in particolare una presa di posizione vincolante in merito al fatto che detto Paese assume l’esecuzione della pena restante. Inoltre chiede indicazioni sulla durata e sulle modalità d’esecuzione della pena ancora da scontare dopo il trasferimento (in particolare sul momento della liberazione condizionata).
  • L’UFG esamina la presa di posizione del Paese d’origine e domanda all’autorità cantonale di esecuzione delle pene se quest’ultima continua a sostenere il trasferimento. In caso affermativo è avviata l’esecuzione del trasferimento. Le autorità svizzere si riservano di rinunciare al trasferimento dopo aver ricevuto la presa di posizione del Paese d’origine (in particolare se l’entità della pena, dopo un’eventuale conversione o adattamento in base al diritto del nuovo Paese, dovesse essere troppo esigua).

Trasferimento dall’estero in Svizzera

  • L’autorità straniera trasmette all’UFG una domanda di trasferimento.
  • L’UFG verifica se la domanda è completa e ammissibile; in caso affermativo la trasmette alla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene affinché prenda posizione al riguardo.
  • In base alla presa di posizione cantonale, l’UFG decide se accogliere o respingere la domanda straniera.
  • Se la domanda è accolta, l’UFG chiede di avviare una procedura di exequatur nel quadro della quale il tribunale cantonale deve verificare se la sanzione inflitta nello Stato di condanna è eseguibile in Svizzera e, se necessario, adeguare la pena detentiva alla pena massima prevista dalla legislazione svizzera. La decisione del tribunale può essere impugnata dinnanzi all’istanza di ricorso cantonale.
  • Se si opta per il trasferimento in Svizzera del condannato, le autorità cantonali trasmettono i documenti pertinenti all’UFG (compresa la dichiarazione di esecutività del tribunale).
  • L’UFG informa l’autorità straniera che le autorità svizzere acconsentono definitivamente al trasferimento. Non appena anche l’autorità straniera comunica di acconsentire definitivamente al trasferimento, si procede all’esecuzione.

Una procedura di trasferimento contro la volontà del condannato dura di regola almeno un anno. Un trasferimento secondo il protocollo addizionale può dunque essere preso in considerazione solamente nel caso di una pena detentiva lunga (di regola almeno due anni).

Ultima modifica 31.01.2023

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