Rapporti nazionali

Convenzioni dell’ONU sui diritti umani

Le principali convenzioni dell’ONU sui diritti umani istituiscono comitati di esperti indipendenti incaricati di vigilare sul rispetto dell’applicazione delle loro disposizioni. Tra gli svariati meccanismi di controllo previsti dalle convenzioni si annovera l’obbligo per gli Stati parte di presentare periodicamente ai comitati peritali un rapporto sui provvedimenti adottati per adempiere gli impegni assunti in virtù della convenzione.

La presentazione dei rapporti nazionali comprende una procedura scritta e una presentazione orale.

La procedura scritta prevede la stesura da parte dello Stato di un rapporto sui provvedimenti adottati per adempiere gli impegni assunti in virtù della convenzione. Il rapporto contiene informazioni sull’applicazione delle disposizioni della convenzione sulla base delle raccomandazioni che il comitato ha formulato nelle precedenti osservazioni finali. In vista della presentazione orale, il comitato prepara un elenco di domande in base al pertinente rapporto e ad altre informazioni ottenute. In generale, in una prima fase, gli Stati rispondono a queste domande per scritto.

Per agevolare il processo, svariati comitati hanno introdotto una procedura semplificata per la presentazione dei rapporti che prevede una serie di domande agli Stati parte ("list of issues prior to reporting"). Le risposte dello Stato parte a queste domande costituiscono il rapporto nazionale. La Svizzera si avvale di questa nuova procedura dinanzi a diversi comitati (Comitato per i diritti umani; Comitato contro la tortura, Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, Comitato dei diritti del fanciullo).

Un "documento di base comune " costituisce una parte integrante dei rapporti sottoposti ai comitati. Contiene informazioni generali sullo Stato in questione, illustra il quadro strutturale della protezione e della promozione dei diritti umani e informa sulla non discriminazione, sull’uguaglianza e sui rimedi giuridici disponibili.

Oltre ai rapporti degli Stati parte, gli organi convenzionali possono ricevere informazioni da altre fonti, segnatamente da organizzazioni e agenzie specializzate dell'ONU, altre organizzazioni intergovernative, istituzioni nazionali dei diritti umani, istituzioni accademiche, organizzazioni della società civile (nazionali e internazionali) o gruppi professionali.

In seguito il comitato esamina ciascun rapporto nel quadro di uno scambio pubblico con una delegazione dello Stato parte. Questo scambio permette allo Stato parte di precisare oralmente alcuni elementi del suo rapporto e al comitato di chiedere chiarimenti su aspetti specifici. Prima del dialogo con lo Stato parte, la maggior parte dei comitati prevede un’audizione delle organizzazioni della società civile.

Al termine della presentazione orale del rapporto, il comitato trasmette allo Stato parte le sue "osservazioni finali ", che contengono una serie di raccomandazioni. Anche le "osservazioni finali" vengono pubblicate.

In Svizzera i rapporti nazionali sono stilati dall’ufficio federale competente per l’applicazione della convenzione. Sono coinvolti anche gli altri uffici e servizi federali interessati, i Cantoni e, per alcuni rapporti, le organizzazioni della società civile.

I rapporti della Svizzera e le raccomandazioni dei diversi comitati sono tradotti nelle lingue ufficiali della Confederazione e pubblicati.

Le osservazioni finali dei comitati sono comunicate agli uffici e ai servizi federali interessati così come ai Cantoni. In alcuni casi, sono state avviate procedure specifiche per coordinare l’applicazione delle raccomandazioni.

Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, coadiuvato da un comitato consultivo, controlla e valuta l’applicazione della Convenzione da parte degli Stati parte. Questi ultimi sono tenuti a sottoporre rapporti periodici che illustrano i provvedimenti adottati per attuare la Convenzione. Al termine di un ciclo di monitoraggio, il Comitato dei Ministri formula conclusioni e raccomandazioni.

Esame periodico universale (EPU)

Istituito con la creazione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, l’Esame periodico universale (EPU) è un meccanismo cui sono sottoposti tutti gli Stati membri dell’ONU secondo un calendario fisso. Consiste in un esame da parte degli Stati membri delle misure prese da uno specifico Stato membro per migliorare il rispetto dei diritti umani sul proprio territorio e adempiere gli impegni assunti (esame inter pares). L’EPU si svolge in due fasi: un rapporto scritto dello Stato e poi la sua presentazione orale pubblica nella sessione plenaria del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Altre parti interessate, come le istituzioni nazionali per i diritti umani o le organizzazioni della società civile, possono partecipare al processo attraverso i propri canali.

Ultima modifica 29.08.2023

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