Il Diritto fondiario rurale

Ai sensi dell'articolo 104 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione vigila a che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Segnatamente, la Confederazione può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale (art. 104 cpv. 3 lett. f Cost.). La legge federale sul diritto fondiario rurale persegue altresì tale scopo e lo concretizza mediante l'articolo 1 che mira a:

  • promuovere la proprietà fondiaria; 
  • conservare le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente; 
  • rafforzare la posizione del coltivatore diretto; 
  • combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.

La legge federale sul diritto fondiario rurale istituisce una serie di misure che toccano i fondi agricoli (ovvero i fondi che si prestano alla gestione agricola o orticola; art. 6 LDFR) e le aziende agricole (ovvero gli insiemi di fondi, costruzioni e impianti che servono alla produzione agricola; art. 7 LDFR). Il suo campo d'applicazione è determinato dalle prescrizioni di zona della legge federale sulla pianificazione del territorio (cfr. art. 2 e 3 LDFR).

La LDFR contiene delle disposizioni che mirano a promuovere l'acquisizione di aziende o fondi agricoli da parte di persone che intendono esercirli e ne sono idonei. Essa contiene altresì delle disposizioni che restringono la divisione materiale di aziende agricole o il frazionamento di fondi agricoli, riservano il loro acquisto ai coltivatori diretti mediante un obbligo d'autorizzazione e, al contempo, garantiscono un prezzo d'acquisto equo. Infine, essa prevede delle misure tese a prevenire l'indebitamento eccessivo, istituendo un limite nell'ambito della costituzione in pegno dei fondi agricoli.

I Cantoni designano le autorità competenti per l'applicazione della LDFR, le autorità di sorveglianza e le autorità di ricorso (art. 90 LDFR). Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza in materia di LDFR sono notificate all'Ufficio federale di giustizia (UFG) che può impugnare le stesse mediante ricorso presso il Tribunale federale (art. 5 ordinanza sul diritto fondiario rurale; ODFR). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è competente per il riconoscimento delle istituzioni di diritto privato attive nel settore dell'indebitamento agricolo (art. 91 LDFR). Una lista di queste istituzioni è a vostra disposizione.

Ultima modifica 28.04.2021

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