Il 1° gennaio 2007 l’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti è stata trasferita dal Tribunale federale al Consiglio federale, che ha in seguito emanato un’ordinanza delegando l’alta vigilanza all’Ufficio federale di giustizia e autorizzando il servizio competente a sbrigare autonomamente le pratiche seguenti:
- emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;
Istruzioni
Circolari e raccomandazioni - redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d’esecuzione e di fallimento;
Modelli - eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio.
- Informazione concernente revisioni di legge e altri sviluppi in merito all'applicazione della LEF per le autorità di vigilanza cantonali.
Informazione - procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati rispetto a nuove istruzioni, circolari, raccomandazioni, modelli ed informazioni.
Indagini conoscitive
Ultima modifica 27.04.2021
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