Le modifiche di legge danno voce alla mutata sensibilità della popolazione nei confronti degli animali e migliorano la loro posizione giuridica. Il rispetto nei confronti del mondo animale trova formulazione in un nuovo articolo di base del Codice civile secondo cui gli animali non sono cose e sono trattati giuridicamente in quanto tali solo se non esistono disposizioni contrarie.
Le seguenti nuove disposizioni sono altresì tese a migliorare la posizione giuridica degli animali:
- se una liberalità per causa di morte ha per beneficiario un animale, tale disposizione varrà come onere a carico dell'erede o del legatario, onere consistente nel prendersi cura dell'animale in modo appropriato.
- In caso di litigio, il tribunale attribuisce la proprietà esclusiva degli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo alla parte in grado di garantire loro la migliore sistemazione.
- In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico il tribunale, all'atto di determinare il risarcimento, può tener conto del valore affettivo che l'animale aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.
- Gli animali domestici sono impignorabili.
- Entro un anno i Cantoni devono designare un ufficio cui si potranno annunciare i ritrovamenti di animali. In questo modo, i proprietari avranno maggiori possibilità di rintracciare i loro animali smarriti. Chi trova un animale deve restituirlo al proprietario nell'arco di due mesi e non di cinque anni come prevede il diritto vigente. La riduzione di tale termine faciliterà ai responsabili dei rifugi il compito di trovare una sistemazione agli animali ritrovati.
Il 4 ottobre 2002, il Parlamento approvò le modifiche di legge. Di conseguenza, furono ritirate le due iniziative popolari "Per una migliore posizione giuridica degli animali" e "Gli animali non sono cose".
Il termine di referendum per il progetto del Parlamento è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003.
Ultima modifica 21.02.2003
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