Il rapporto del DFGP giunge alle seguenti conclusioni:
L’eutanasia passiva (rinuncia o sospensione di misure di sostentamento vitale) e l’eutanasia attiva indiretta (somministrazione di analgesici con effetti secondari tali da accorciare la vita) non sono disciplinate esplicitamente nel Codice penale. Tuttavia, il divieto assoluto di uccidere contenuto nel Codice penale separa la condotta punibile da quella non punibile in modo chiaro e comprensibile sia per il personale medico, sia per le autorità inquirenti. Certo, il legislatore potrebbe sancire nel Codice penale o in un’altra legge condizioni d’impunità più circostanziate per queste due forme di eutanasia, ma nemmeno una normativa generalizzata sarebbe in grado di contemplare tutte le questioni delicate inerenti al caso specifico, rivelandosi quindi di nessuna utilità pratica. Le regole deontologiche, quali le direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche, risultano per contro più adatte a disciplinare nel dettaglio casi complessi e svariati.
La medicina, la cura e l’assistenza palliative (sostegno e assistenza completi ai malati terminali) leniscono il desiderio di ricorrere al suicidio assistito o all’eutanasia attiva. I pazienti possono vivere con dignità le ultime fasi della loro vita e morire con altrettanta dignità. È possibile e opportuno potenziare l’offerta e ottimizzare l’informazione e la consulenza fornite ai pazienti e ai loro congiunti. Tale compito è prevalentemente di competenza dei Cantoni; la Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento, il finanziamento delle cure e la ricerca.
L’aiuto al suicidio è ammesso in Svizzera se non è mosso da motivi egoistici. Tale disciplinamento liberale ha creato i presupposti per le organizzazioni di aiuto al suicidio, che a loro volta hanno dato vita al fenomeno del turismo del suicidio. Lo sviluppo dell’aiuto al suicidio organizzato comporta il rischio di oltrepassare la linea di confine che separa la condotta legale da quella penalmente perseguibile. Sul piano cantonale e comunale è tuttavia possibile evitare abusi applicando coerentemente il diritto vigente.
La Confederazione potrebbe emanare una legge in materia di vigilanza per controllare l’aiuto al suicidio. Le proposte esaminate si sono però dimostrate sproporzionate e inadeguate perché renderebbero più burocratica la procedura e legittimerebbero statalmente le organizzazioni di aiuto al suicidio.
Ulteriori lavori
Per i suicidi assistiti, e in particolare quelli accompagnati dalle apposite organizzazioni, viene utilizzato uno stupefacente, il pentobarbitale sodico. Sono ipotizzabili condizioni più restrittive per la prescrizione e la dispensa di tale sostanza, al fine di evitare abusi. Pertanto il Consiglio federale, in un secondo tempo, esaminerà un eventuale revisione della legge sugli stupefacenti, come pure la promozione delle cure palliative.
Ultima modifica 31.05.2006
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