Su incarico dell’UFG, il Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) di Ginevra ha analizzato il mercato svizzero e i sistemi adottati da diversi Paesi per disciplinare l’esportazione di prestazioni di sicurezza in zone di conflitto e di crisi. Per quanto concerne il mercato, il DCAF è giunto alla conclusione che soltanto poche società di sicurezza private in Svizzera, perlopiù di piccole dimensioni, sono attive in zone di conflitto. Inoltre, le imprese e le organizzazioni internazionali interpellate preferiscono di norma ingaggiare sul posto società di sicurezza locali. Secondo il DCAF sarebbe possibile disciplinare separatamente l’esportazione di prestazioni di sicurezza in zone di conflitto senza dover introdurre a livello interno una normativa federale per i servizi di sicurezza privati. Dall’analisi dei sistemi giuridici vigenti in diversi Paesi è tuttavia emerso che soltanto pochi Stati prevedono un disciplinamento specifico per le esportazioni.
Rischio limitato di incidenti
Sulla scorta del rapporto del DCAF e delle proprie ricerche, il gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dall’UFG è giunto alla conclusione che per il momento si può rinunciare a disciplinare le prestazioni di sicurezza destinate a zone a rischio o di conflitto all’estero. Esso considera limitato il rischio di incidenti che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla politica estera e di sicurezza o sulla neutralità del nostro Paese. Inoltre, l’efficacia di una normativa concernente le esportazioni dipende da controlli incisivi sulle attività delle società di sicurezza, in particolare anche nelle zone di conflitto e di crisi. Il dispendio correlato sarebbe sproporzionato vista l’importanza attualmente limitata del fenomeno. Dal confronto con altri Paesi risulta infine che tranne gli Stati Uniti e il Sudafrica nessun fornitore importante prevede normative per l’esportazione di prestazioni di sicurezza che vadano oltre la legislazione sul materiale bellico.
Nonostante queste constatazioni, il gruppo di lavoro ha valutato il modo per disciplinare eventualmente l’esportazione di prestazioni di sicurezza private in zone di conflitto e di crisi. È favorevole a una normativa legale incentrata sulla legge sul materiale bellico nonché basata su una registrazione preliminare del fornitore e su un obbligo di autorizzazione per i singoli mandati. Per essere registrata, la società di sicurezza in questione dovrebbe rispettare i principi fondamentali della politica estera e di sicurezza della Svizzera, essere finanziariamente stabile e garantire un’accurata scelta e formazione del proprio personale.
Documenti
- Rapporto dell'UFG (PDF, 350 kB, 21.06.2010)
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Report DCAF: phase I (PDF, 203 kB, 21.06.2010)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
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Report DCAF: phase II (PDF, 373 kB, 21.06.2010)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 21.05.2008
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