L’anno scorso, nell’ambito della revisione parziale del Codice delle obbligazioni, volta a migliorare la protezione delle persone che denunciano irregolarità nell’azienda in cui lavorano (whistleblower), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che occorreva riesaminare le sanzioni previste dal diritto vigente per tutti i casi di disdetta abusiva o ingiustificata del rapporto di lavoro. Da tale riesame è emerso che la protezione della disdetta in vigore dal 1989 ha in generale dato buoni risultati. Tuttavia, al giorno d’oggi, l’indennità massima pari a sei mesi di salario attualmente prevista per i casi gravi di disdetta abusiva si rivela una sanzione troppo mite. Per permettere al giudice di valutare tutte le circostanze e concedergli il necessario margine d’apprezzamento, il Consiglio federale propone pertanto di aumentare l’indennità massima a dodici mesi di salario.
L’avamprogetto non prevede sanzioni più severe in caso di disdetta abusiva di persone facenti parte di un’associazione di lavoratori o che svolgono attività sindacali. Tuttavia precisa la protezione dalla disdetta dei rappresentanti dei lavoratori: una disdetta nei loro confronti è abusiva se è pronunciata per motivi economici e non è dovuta a motivi inerenti alla persona stessa. In tal modo s’intende evitare che il rapporto di lavoro venga disdetto mentre il rappresentante dei lavoratori interessato è ad esempio coinvolto in trattative per un piano sociale.
La procedura di consultazione si concluderà il 14 gennaio 2011.
Ultima modifica 01.10.2010
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