Modifiche di ordinanze per l’attuazione dell’articolo 121a Cost.: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione
Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno adottato la legge attuativa dell’articolo 121a Cost. Le modifiche di legge mirano in particolare a meglio sfruttare il potenziale offerto dai lavoratori indigeni.
Grazie a un obbligo di notificare i posti vacanti ci si propone, in particolare, di promuovere il collocamento delle persone in cerca d’impiego annunciate presso i servizi pubblici di collocamento svizzeri. Conformemente al testo posto in consultazione, durante un termine di cinque giorni soltanto queste persone e i collaboratori del servizio pubblico di collocamento hanno accesso alle informazioni sui posti di lavoro annunciati. In tal modo le persone in cerca d’impiego beneficiano di un vantaggio in fatto d’informazioni. Oltre a ciò, il servizio pubblico di collocamento inoltra i dossier rispondenti ai profili richiesti ai datori di lavoro, che possono così invitare le persone in cerca d’impiego per un colloquio o un esame dell’idoneità e assumono i candidati idonei.
Effetto mirato grazie alla soglia del cinque per cento
Il testo posto in consultazione prevede l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti vacanti nelle categorie professionali in cui il tasso nazionale di disoccupazione è pari o superiore al cinque per cento. In questo modo l’obbligo produce un effetto mirato e non ostacola inutilmente il reclutamento di nuova manodopera. I Cantoni hanno altresì la possibilità di proporre l’introduzione sul loro territorio di un obbligo di notificare i posti vacanti qualora il valore soglia nelle categorie o nei gruppi professionali interessati sia raggiunto soltanto in quel territorio. Ciò consentirebbe soprattutto ai Cantoni con un tasso di disoccupazione elevato di estendere l’obbligo di notificare i posti vacanti anche ad altre categorie professionali.
È parimenti implementata la decisione delle Camere federali di introdurre l’obbligo di notificare ai servizi pubblici di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego e idonei a integrare il mercato del lavoro che fruiscono dell’aiuto sociale. Con ciò ci si propone di integrare rapidamente e durevolmente queste persone nel mercato del lavoro svizzero.
Altre modifiche di ordinanze
Il Consiglio federale ha concretizzato a livello esecutivo anche altre modifiche di legge decise dalle Camere federali il 16 dicembre scorso. Queste modifiche abbracciano, tra l’altro, alcuni miglioramenti per quanto riguarda l’esecuzione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Conformemente al nuovo testo, d’ora in poi le autorità competenti per la concessione delle prestazioni complementari (PC) dovranno notificare alle autorità in materia di migrazione gli stranieri non esercitanti attività lucrativa che percepiscono PC. Ciò allo scopo di migliorare il controllo del diritto di soggiorno. Il Consiglio federale propone inoltre disposizioni esecutive riguardanti modifiche della legge sul commercio ambulante e della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
La procedura di consultazione dura fino al 6 settembre 2017. L’adozione delle ordinanze da parte del Consiglio federale è prevista per l’inizio del 2018.
Documentazione
- Progetto ordinanze (PDF, 210 kB, 13.07.2020)
- Rapporto esplicativo OC (PDF, 494 kB, 13.07.2020)
- Rapporto esplicativo OASA, OIntS, OADI e ordinanza sul commercio ambulante (PDF, 276 kB, 13.07.2020)
- Disoccupati registrati e tasso di disoccupazione (SECO), media annua 2016 (PDF, 198 kB, 13.07.2020)
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Tabelle (PDF, 138 kB, 13.07.2020)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 28.06.2017
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