Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha accettato la revisione della legge sugli stranieri relativa all’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale. Le modifiche di legge mirano in particolare a utilizzare meglio il potenziale della manodopera già residente in Svizzera. Concretamente, l’obbligo di annunciare i posti vacanti è volto a promuovere il collocamento delle persone in cerca di impiego annunciate in Svizzera presso il servizio pubblico di collocamento. Dal 28 giugno al 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha effettuato una consultazione sui relativi progetti di ordinanza. Oggi il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha approvato le modifiche delle ordinanze.
Entrata in vigore scaglionata dell’obbligo di annunciare i posti vacanti
L’obbligo di annunciare i posti vacanti, introdotto dapprima nelle categorie professionali in cui il tasso nazionale di disoccupati raggiunge o supera l’8 per cento, vale dal 1° luglio 2018. Il 1° gennaio 2020 tale percentuale sarà ridotta al 5 per cento. Con questa soluzione il Consiglio federale tiene conto dell’esigenza espressa da più parti, in particolare dai Cantoni, di prevedere un adeguato termine di attuazione. La fase transitoria permetterà ai datori di lavoro e ai Cantoni di adeguare alla nuova normativa la loro collaborazione nonché i processi e le risorse per trattare l’annuncio dei posti di lavoro. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) provvederà a sostenere i datori di lavoro e i Cantoni in questo compito.
Il Consiglio federale ha inoltre deciso che le informazioni sui posti annunciati sono accessibili durante un periodo di cinque giorni lavorativi esclusivamente ai disoccupati annunciati presso il servizio pubblico di collocamento e ai collaboratori di tale servizio. In tal modo le persone in cerca di lavoro hanno un vantaggio temporale sul mercato del lavoro che possono mettere a frutto candidandosi di loro iniziativa e rapidamente per i posti liberi. Oltre a questo vantaggio sul piano dell’informazione, entro tre giorni feriali il servizio pubblico di collocamento trasmette i dossier adatti ai datori di lavoro, che sono così in grado di invitare le persone idonee a un colloquio d’assunzione o a un esame d’idoneità e in seguito comunicano al servizio di collocamento l’eventuale assunzione.
Prima che le ordinanze entrino in vigore, i competenti servizi chiariranno le questioni rimaste aperte relative alle basi legali dei controlli.
Migliore integrazione dei rifugiati
Il Consiglio federale ha concretizzato a livello di ordinanza altre modifiche di legge decise dal Parlamento il 16 dicembre 2016. In particolare attua la decisione del Parlamento secondo la quale i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente in cerca di lavoro e collocabili sul mercato del lavoro devono essere annunciati presso il servizio pubblico di collocamento anche se beneficiano dell’aiuto sociale. Ottengono così maggiori possibilità di essere integrati nel mercato del lavoro in modo mirato e durevole.
Le ordinanze rivedute entrano in vigore il 1° luglio 2018 insieme alle modifiche di legge decise il 16 dicembre 2016.
Documentazione
- Risultati della procedura di consultazione (PDF, 383 kB, 13.07.2020)
- Rapporto esplicativo OC (PDF, 737 kB, 13.07.2020)
- Rapporto esplicativo OASA, OIntS, OADI, OPers (PDF, 585 kB, 13.07.2020)
- Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) (PDF, 209 kB, 13.07.2020)
- Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) (PDF, 145 kB, 13.07.2020)
- Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI) (PDF, 152 kB, 13.07.2020)
- Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) (PDF, 213 kB, 13.07.2020)
- Ordinanza sul personale federale (OPers) (PDF, 144 kB, 13.07.2020)
Ultima modifica 08.12.2017
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