Legge sull'unione domestica registrata (Consigliere federale Christoph Blocher)

Berna, 22.04.2005 - Vale il testo parlato

Gentili Signore, egregi Signori,

la storia della civiltà umana mostra che le persone di orientamento omosessuale sono sempre esistite. In talune culture queste persone sono tuttavia state oggetto di persecuzioni e discriminazioni. Oggi - almeno nel mondo occidentale - ciò non avviene più. L'orientamento sessuale e il modo di vita che ne deriva fanno parte della libertà personale, che in Svizzera è tutelata dalla Costituzione. Le ultime tracce di discriminazione dell'omosessualità in Svizzera sono state cancellate dal diritto penale nel 1992.

Il diritto vigente tratta le coppie omosessuali alla stregua delle coppie conviventi eterosessuali. Vi è la necessità, analogamente all'unione coniugale, che dall'esterno venga percepito il carattere di comunità proprio a questi partenariati omosessuali, che spesso durano anni.

Ciò comporta conseguenze in particolare nell'ambito del diritto successorio. Alla morte del partner, il superstite è tenuto a pagare le imposte di successione sul patrimonio ereditato, come se fosse un estraneo.

A differenza di quanto previsto per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri, il partner omosessuale di nazionalità straniera non ha alcun diritto all'ottenimento di un permesso di dimora. Anche nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali le coppie omosessuali non vengono trattate come comunità, ma in quanto persone singole, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano.

Il 5 giugno, per la prima volta in Europa, il popolo di uno Stato sarà chiamato a decidere se conferire alle coppie omosessuali uno speciale istituto giuridico, nella forma dell'unione domestica registrata.

La soluzione adottata dal Parlamento non è stata frutto della precipitazione. In una prima consultazione sono infatti stati posti in discussione cinque modelli che spaziavano da modifiche puntuali, un contratto di diritto privato e l'unione registrata con modalità diverse, fino al riconoscimento del matrimonio attraverso una modifica costituzionale. Una chiara maggioranza si è espressa in favore della creazione di un istituto giuridico proprio. Ci si è espressi altrettanto chiaramente contro la possibilità di contrarre matrimonio o contro l'adozione di una soluzione meramente contrattuale. In una seconda fase è stato elaborato un avamprogetto di legge, successivamente posto in consultazione.

Riteniamo che lo Stato abbia interesse a garantire che i suoi cittadini possano intrecciare tra loro relazioni sicure, e quindi tutelate dal diritto.
È pure nell'interesse dello Stato che queste relazioni siano sottoposte a un ambito unitario, di modo che i rapporti tra un partner e l'altro e quelli tra la coppia e l'esterno siano definiti in modo chiaro.

Il legislatore ha preso spunto dall'immagine di due persone adulte che vivono in comunione domestica, organizzano insieme la loro vita e assumono responsabilità l'uno nei confronti dell'altro.

Secondo la nuova legge, le coppie omosessuali possono farsi registrare presso l'ufficio dello stato civile, unendosi in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci chiaramente definiti.

In diversi ambiti le coppie sposate e quelle registrate sono sottoposte a disposizioni simili. Ciò è giustificato dal fatto che in talune situazioni le coppie omosessuali devono affrontare problemi affini o addirittura identici a quelli incontrati dai coniugi. Infatti, a prescindere dal tipo di coppia, la vita in comune di due persone solleva sempre questioni giuridiche simili. Nell'ambito delle imposte sul reddito e sulla sostanza, l'unione registrata aumenta il carico fiscale della coppia, se entrambi esercitano un'attività lucrativa. E nell'ambito dell'AVS, la coppia non avrà più diritto, come finora, a due rendite singole, ma bensì a un'unica rendita per la coppia pari al 150 per cento di una rendita individuale. In caso di scioglimento della coppia, i risparmi accumulati nell'ambito della previdenza professionale vengono divisi e un partner può essere tenuto a versare contributi di mantenimento all'altro.

Tuttavia, nonostante alcune analogie con il diritto matrimoniale, l'unione domestica registrata si distingue chiaramente dal matrimonio.

Ciò è dimostrato già solo dal fatto che viene creata un'apposita legge e che le pertinenti disposizioni non sono state integrate nel diritto di famiglia del Codice civile. In tal modo si mette in evidenza la volontà del legislatore, secondo il quale l'unione di coppie omosessuali, a differenza del matrimonio, non consente di fondare una famiglia.
Per natura, due persone dello stesso sesso non possono procreare. La nuova legge preclude alle coppie omosessuali la via dell'adozione o della medicina riproduttiva. È pure esclusa la possibilità di adottare un figliastro.

Fanciulli che crescono in comunità domestiche formate da persone con lo stesso orientamento sessuale sono un dato di fatto anche in Svizzera. L'approvazione o il rifiuto del nuovo istituto giuridico da parte del popolo non muterà la realtà delle cose. La questione relativa alle persone con cui il fanciullo cresce va tuttavia distinta da quella relativa a chi sono legalmente i suoi genitori.

Sia il Consiglio federale che il Parlamento rifiutano con decisione la possibilità di attribuire in adozione un fanciullo a due madri o a due padri. Ciò violerebbe i principi fondamentali del diritto svizzero in materia d'adozione.

Non si comprenderebbe inoltre per quale motivo la possibilità di adottare verrebbe accordata unicamente alle coppie omosessuali, ma non a due sorelle o a due altre persone che vivono in comunione domestica.

La legge sull'unione domestica registrata mette a repentaglio il matrimonio tradizionale? La Corte costituzionale tedesca, che si è pure chinata sulla questione, ha fornito la risposta appropriata. L'unione registrata non può essere in concorrenza con il matrimonio, poiché si rivolge a una cerchia di interessati completamente diversa. Sulla base di questa distinzione, l'unione registrata non rappresenta un matrimonio sotto false apparenze, ma un istituto diverso, destinato unicamente a persone che per definizione non possono contrarre matrimonio. Il matrimonio sarebbe minacciato qualora le coppie eterosessuali potessero scegliere tra il matrimonio e un altro istituto, quale ad esempio l'unione registrata. Ciò non è tuttavia il caso.

Se la legge sull'unione registrata verrà accettata, rischierà di avverarsi una politica dei piccoli passi, come affermano gli oppositori? In altri termini, la nuova legge aprirebbe la via al matrimonio, alla medicina riproduttiva e all'adozione anche per le coppie omosessuali?

Si può affermare con certezza che l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali dovrebbe superare l'arduo ostacolo della modifica costituzionale. Occorrerebbe quindi l'approvazione di popolo e Cantoni. Lo stesso vale per l'accesso degli omosessuali alla medicina riproduttiva: anche in questo caso sarebbe necessaria una revisione della Costituzione.

Gentili Signore, egregi Signori, la legge sull'unione domestica registrata è l'espressione del mutamento delle concezioni sociali. Si tratta di un istituto voluto dalle persone che, per loro inclinazione, conducono un modo di vita diverso dalla grande maggioranza della popolazione. La legge si inserisce in un'evoluzione in atto non soltanto in Svizzera, ma in molti Stati europei.


Indirizzo cui rivolgere domande

Servizio di comunicazione DFGP, T +41 58 462 18 18


Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ultima modifica 20.01.2023

Inizio pagina

https://www.metas.ch/content/ejpd/it/home/il-dfgp/fruehere_dv/brb/reden.msg-id-91568.html