Nessun contingentamento per i rifugiati!

Presa di posizione della CFM in merito alla revisione parziale LStr (attuazione art. 121a Cost.)

Alla sua seduta plenaria del 27 aprile 2015, la Commissione federale della migrazione si è chinata sulla modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) in vista dell’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale (Cost.). La CFM esprime il proprio parere nel quadro della relativa procedura di consultazione.

La Commissione è consapevole che l’attuazione della cosiddetta «iniziativa sull’immigrazione di massa» rappresenta per la Svizzera una delle maggiori sfide politiche. Non sarà tuttavia la proposta revisione parziale della LStr a risolvere il problema. Soltanto adeguando l’Accordo sulla libera circolazione (ALC) con l’UE – sempreché esso venga rinegoziato – si potrà influire considerevolmente sull’immigrazione.

La revisione parziale della LStr dà per acquisito che sarà possibile adeguare o proseguire l’ALC. Non prevede invece il modus operandi qualora la rinegoziazione dell’ALC non giungesse a buon porto. Il parere della CFM in merito all’avamprogetto sottoposto a consultazione si limita ad alcuni punti essenziali.

Nessun contingentamento per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente

L’avamprogetto di legge prevede di escludere dai contingenti unicamente i richiedenti l’asilo (giacché il loro soggiorno è di natura temporanea). I rifugiati riconosciuti ottengono un permesso di dimora e soggiacciono pertanto a contingenti e tetti massimi conformemente all’articolo 172 capoverso 2b. Le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione soggiacciono espressamente ai contingenti in virtù dell’articolo 17a capoverso 3.

Ora, il numero dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente non va contingentato in nessun caso. Prevedere numeri massimi per queste categorie di persone costituirebbe un’inammissibile commistione tra politica d’ammissione e protezione concessa ai rifugiati e alle persone minacciate di persecuzione.

Nei suoi commenti, il Consiglio federale sottolinea, sì, la necessità di ossequiare gli obblighi internazionali, come per esempio il divieto di rinvio oppure la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ma una tale affermazione è credibile unicamente se queste categorie di persone sono espressamente esentate da qualsiasi contingentamento.

Il fatto che l’articolo 121a Cost. reciti espressamente «I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso» non deve interferire con questo principio. La disposizione costituzionale precisa altresì che il contingentamento deve avvenire «nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri». A fronte dell’impossibilità di concretizzare questo passaggio, la nozione di preferenza è estesa (con il consenso degli autori dell’iniziativa) anche agli stranieri che già risiedono in Svizzera.

Nessun contingentamento per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente

L’articolo 85 capoverso 7 dell’avamprogetto di legge conferma la norma vigente secondo cui il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente può intervenire soltanto dopo tre anni. Ora si tratta di abbinare le condizioni per il ricongiungimento familiare di queste persone anche alla disponibilità di unità di contingente.

Tra i diritti di cui godono le persone ammesse provvisoriamente vi è anche quello al rispetto della vita familiare. Ora, il termine d’attesa di tre anni costituisce già una condizione difficilmente accettabile. Sottomettere queste persone a contingenti è, secondo la CFM, del tutto inaccettabile.

Estendere la «preferenza agli Svizzeri» anche alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione

La Commissione è fondamentalmente favorevole alla libera circolazione delle persone e agli accordi bilaterali I a essa connessi, che desidera veder mantenuti. Accetta le limitazioni numeriche per l’ammissione di cittadini di Stati terzi ma chiede che tutte le persone ammesse godano di diritti quanto più possibile identici.

Sotto questo profilo, l’avamprogetto sottoposto a consultazione porta un lieve miglioramento, estendendo la nozione di «preferenza agli Svizzeri» anche alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione. Il fatto che, con ciò, questi gruppi di persone siano considerati alla stregua di potenziale interno di forza lavoro segna un progresso in vista della formazione e dell’accesso di queste persone al mercato del lavoro.

Contingenti per i soggiorni di oltre quattro mesi

Conformemente all’articolo 17a, i contingenti sono applicabili al rilascio di permessi di dimora, di domicilio e per frontalieri come anche ai permessi di soggiorno di breve durata a partire da quattro mesi.

Qualora siano introdotti contingenti, è importante contingentare anche i soggiorni brevi, altrimenti il permesso di soggiorno di breve durata diverrebbe uno strumento per aggirare le limitazioni numeriche. Ma contingentare i soggiorni brevi rischia di precarizzare la situazione di numerosi stranieri in Svizzera e potrebbe far aumentare il numero di «sans-papiers». La Commissione sottolinea pertanto l’assoluta necessità di prevedere una durata minima di quattro mesi per i soggiorni contingentati.

Alla sua seduta plenaria, la CFM non si è occupata unicamente della revisione parziale della LStr, ma ha altresì discusso più in generale in merito all’attuazione dell’articolo 121a Cost. In tale contesto è stato raggiunto un consenso su tre punti che la Commissione reputa fondamentali per il futuro del Paese:

  • gli accordi bilaterali 1 non devono essere messi a repentaglio;
  • qualora la rinegoziazione dell’ALC non dia esito, occorrerà recarsi di nuovo alle urne;
  • già da tempo sarebbe possibile sfruttare meglio il potenziale delle persone che già risiedono in Svizzera: ora si tratta di adottare finalmente pertinenti misure concrete.

Ultima modifica 19.05.2015

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