L’articolo 305ter capoverso 2 CP è entrato in vigore nel 1994, ossia quattro anni prima della LRD. All’epoca, l’intento del legislatore consisteva nel dare all’intermediario finanziario la possibilità di comunicare alle autorità di perseguimento penale i casi di clienti nei confronti dei quali aveva nutrito un sospetto di attività criminali, senza per questo essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio. Si tratta dunque della prima disposizione di legge sancita nel diritto svizzero che ha offerto la possibilità di comunicare alle autorità un sospetto di riciclaggio di denaro.
L’articolo 305ter capoverso 2 CP si riferisce agli indizi che permettono di sospettare che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Nel proprio messaggio, il Consiglio federale puntualizza che si tratta di «indizi che portano a un sospetto e che sono atti ad essere convalidati dalle autorità preposte al perseguimento penale». Secondo il Consiglio federale, l’articolo 305ter capoverso 2 CP dovrebbe consentire agli intermediari finanziari di «comunicare le informazioni pertinenti alle autorità competenti. Si può trattare di osservazioni, questioni o dubbi […] che li inducono a ritenere che i fondi loro trasferiti siano di provenienza criminale». In altre parole, nel quadro dell’articolo 305ter capoverso 2 CP, l’intermediario finanziario esegue una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d’affari.
Art. 305ter
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto
fiscale qualificato ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis.
Ultima modifica 24.12.2019