Fase 5 - Dopo l’esecuzione delle pene

Servizi competenti

  • Autorità di esecuzione delle pene
  • Autorità migratorie e servizi sociali
  • Polizie cantonali e municipali
  • Autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA
  • SIC
  • SEM
  • fedpol

Strumenti e mezzi

  • Espulsione (art. 68 LStrI) e divieto d’entrata (art. 67 LStrI) in caso di minaccia per la sicurezza interna o esterna
  • Per i reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, espulsione obbligatoria pronunciata dal giudice
  • Revoca della doppia cittadinanza (art. 42 della legge federale sulla cittadinanza, LCit, precisata nell’art. 30 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera, OCit)
  • Revoca del titolo di soggiorno
  • Misure di polizia in virtù del diritto cantonale
  • Accompagnamento da parte dei servizi sociali
  • Misure di sostegno volte all’abbandono degli ambienti criminali (disimpegno)
  • Gestione cantonale della minacci
  • Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento, incluso il programma d’incentivazione della Confederazione volto a sostenere i progetti dei Cantoni, dei Comuni, delle città e della società civile
  • Nuove misure di polizia previste dalla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) che possono essere pronunciate al di fuori di un procedimento penale o in seguito all’esecuzione di una pena o di una misura (v. sopra, «Fase 2»)::
    • - obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui
    • - divieto di avere contatti
    • - divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate
    • - divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate
    • - residenza coatta («arresti domiciliari»)
    • - sorveglianza elettronica
    • - localizzazione tramite telefonia mobile

Documenti

Ultima modifica 27.06.2022

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