Arresto provvisorio

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Per una persona oggetto di arresto provvisorio di polizia, fino alla condanna passata in giudicato vale la presunzione d’innocenza. Essa va quindi trattata di conseguenza. La presunzione d’innocenza è disciplinata ad esempio dagli articoli 10 lettera a del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU) e 10 del Codice di procedura penale (CPP).

Nella sua attività di controllo, la Commissione esamina soprattutto le modalità del fermo preventivo e le condizioni di detenzione alla luce dei diritti fondamentali e dell’uomo, tra cui in particolare il diritto all’informazione, il diritto di avvalersi di un avvocato o di un medico e il diritto di informare terzi vicini alla persona arrestata. La CNPT esamina anche l’idoneità delle condizioni carcerarie del fermo preventivo di polizia. Le pertinenti norme e regole internazionali si trovano ad esempio nella Convenzione contro la tortura, nel Patto II dell’ONU, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nelle norme penitenziarie europee e negli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). A livello nazionale è determinante il CPP.

Ultima modifica 01.07.2020

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