Pene detentive

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© Peter Schulthess, prison.photography

I principi dell’esecuzione delle pene detentive sono sanciti nell’articolo 75 capoverso 1 CP. Secondo tali principi l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità di vivere esente da pena. Deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.

Durante i sopralluoghi nei penitenziari, la Commissione controlla le condizioni di detenzione, l’accesso alle possibilità occupazionali e di movimento, i contatti con l’esterno nonché il regime delle sanzioni e l’assistenza sanitaria, tenendo conto delle disposizioni nazionali (p. es. Cost., CP e legislazione cantonale d’esecuzione) e internazionali (soprattutto CEDU, Patto II dell’ONU, Convenzione contro la tortura, regole Mandela, norme penitenziarie europee).

Le differenze quanto all’infrastruttura e al personale dei penitenziari in Svizzera comporta parzialmente delle restrizioni dei diritti fondamentali nei confronti di determinate categorie di detenuti. In occasione delle sue visite la Commissione ha constatato che le condizioni di detenzione delle persone che scontano una pena detentiva sono per la maggior parte corrette.

Ultima modifica 01.07.2020

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