Misure terapeutiche stazionarie

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© Peter Schulthess, prison.photography

Al contrario delle pene detentive, le misure terapeutiche stazionarie non hanno una funzione riparativa. La premessa per il pronunciamento di una misura non è la colpa, ma la pericolosità e il rischio di recidiva della persona. Va pertanto ordinata soltanto se la pena, da sola, non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP).

I principi più importanti per curare gli autori affetti da malattie psichiche sono contenuti nel Patto II dell’ONU, nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e nella CEDU. Inoltre sono determinanti alcuni strumenti di soft law, quali ad esempio i principi dell’ONU per la protezione delle persone affette da malattie psichiche (MI Principles), le regole Mandela, gli standard del CPT e le norme penitenziarie europee. Nel diritto federale sono determinanti gli articoli 56 e 59 CP.

Nelle sue visite agli stabilimenti di esecuzione delle misure, la Commissione osserva con particolare attenzione, tenendo conto delle pertinenti basi legali, le modalità dell’esecuzione delle misure, in particolare l’idoneità dei piani d’esecuzione in riferimento al miglioramento della prognosi delle persone in questione.

Ultima modifica 01.07.2020

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