Via di trasmissione

Diritto penale

La trasmissione diretta all’autorità richiesta è possibile per una commissione rogatoria (domanda di assunzione di prove):

  • se lo scambio diretto è generalmente previsto negli accordi in vigore (CAS; PAII CEAG; AAF, come pure gli accordi bilaterali complementari con gli stati limitrofi: D, F, I e A).
     
  • in casi urgenti in materia penale se lo scambio diretto è previsto nei trattati in vigore. In tal caso l’originale della domanda di assistenza giudiziaria deve essere inviato ulteriormente all’UFG affinché sia trasmesso per via ufficiale (per es. 15 CEAG).

L'UFG raccomanda per le notifiche di tentare quanto possibile in primo luogo la notifica diretta per via postale. Se questa non dovesse giungere a termine, si invita a passare alla prossima tappa, spiegata sotto la rubrica "Notifica formale".
Notifica formale

 

Diritto civile

Per le commissioni rogatorie (domanda di assunzione di prove), l’UFG raccomanda di utilizzare sempre la via di trasmissione più diretta (per es. direttamente all’autorità centrale estera in base alla CLA70).

Questo si applica pure per le notifiche per le quali esistono in molti paesi delle vie di trasmissione (rispettivamente possibilità di notifica) alternative. Queste ultime sono spiegate sotto le rubriche "Vie di trasmissione alternative", "Notifica diretta per via postale" e "Notifica formale". L’UFG raccomanda per alcuni paesi di prendere una via di trasmissione alternativa invece della trasmissione diretta all’autorità centrale estera, oppure di intraprendere la notifica formale, poiché una semplice consegna al destinatario non è possibile.
Vie di trasmissione alternative
Notifica diretta per via postale
Notifica formale

 

Ultima modifica 09.07.2020

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