Modifica di ordinanze in seguito ad alcune novità nell’acquis di Dublino/Eurodac

Entrata in vigore del regolamento Eurodac e della totalità del regolamento Dublino III nell’estate 2015

Durante la sessione autunnale 2014, il Parlamento ha adottato diversi progetti legislativi, perlopiù connessi agli accordi d’associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino. I nuovi regolamenti Dublino III e Eurodac sono stati recepiti formalmente. Questi atti hanno richiesto alcuni adeguamenti della legge sull’asilo (LAsi) e della legge federale sugli stranieri (LStr).

Il regolamento Dublino III è applicato provvisoriamente già dal 1° gennaio 2014. Le uniche disposizioni non ancora in vigore sono le disposizioni non direttamente applicabili.

Queste le principali innovazioni:

  • nuova carcerazione Dublino (nuove condizioni, nuovi termini),
  • obbligo di riprendere la procedura d’asilo in Svizzera laddove quest’ultima sia lo Stato Dublino competente,
  • nuova disciplina dell’effetto sospensivo di un ricorso contro una decisione Dublino,
  • istituzione di una persona di fiducia per i minorenni non accompagnati nel quadro delle procedure Dublino,
  • inoltro di dati supplementari all’unità centrale Eurodac,
  • inoltro dei dati di base Eurodac entro 72 ore,
  • istituzione di un servizio di esperti in dattiloscopia Eurodac.

Nell’autunno 2014, il Parlamento ha altresì approvato la possibilità di non entrare nel merito di una domanda d’asilo e quindi di eseguire l’allontanamento direttamente verso lo Stato d’origine o di provenienza laddove un richiedente l’asilo abbia già ottenuto una decisione in materia d’asilo e di allontanamento da parte di uno Stato Dublino. Questo nuovo motivo di non entrata nel merito è integrato nella LAsi.

A fronte delle innovazioni suesposte è stato necessario adeguare diverse ordinanze. Siccome d’ora in poi occorrerà designare una persona di fiducia per tutte le procedure Dublino (con o senza deposito di una domanda d’asilo in Svizzera), sono stati precisati a livello esecutivo ruolo e mansioni di questa persona. Ciò consente una certa armonizzazione delle prassi cantonali. Secondo quanto previsto dal regolamento Eurodac, è inoltre stato istituito un servizio di esperti in dattiloscopia presso i servizi AFIS ADN di fedpol. Gli esperti sono tenuti a verificare se i risultati dattiloscopici di Eurodac corrispondono ai dati in possesso delle autorità svizzere.

Le ordinanze sono state sottoposte a indagine conoscitiva dal 19 gennaio al 16 marzo 2015. La grande maggioranza dei partecipanti all’indagine conoscitiva ha sostenuto il progetto.

Il 12 giugno 2015, il Consiglio federale ha adottato le disposizioni delle ordinanze. Ha peraltro deciso l’attuazione di tutte le disposizioni sia di legge sia esecutive. Le disposizioni relative a Dublino e al riconoscimento delle decisioni degli altri Stati Dublino entrano in vigore il 1° luglio 2015, quelle riguardanti Eurodac il 20 luglio 2015.

Il presente progetto ha peraltro consentito di integrare nell’ordinanza 1 sull’asilo l’elenco dei Paesi esenti da persecuzione stabilito dal Consiglio federale.

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Ultima modifica 01.10.2015

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