I domiciliati sono stranieri che, dopo una dimora di cinque o dieci anni in Svizzera, hanno ottenuto il permesso di domicilio. Queste persone godono di un diritto di soggiorno illimitato e non vincolato a condizioni. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fissa la data minima a partire dalla quale le autorità cantonali possono rilasciare il permesso di domicilio.
Il rilascio del permesso di domicilio ai cittadini dell’UE/AELS è retto dalle disposizioni della LStrI e degli Accordi di domicilio. L’ALC non contiene infatti pertinenti disposizioni. I cittadini dell’Austria, del Belgio, della Germania, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Grecia, dell’Italia, dell’Irlanda, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Spagna, della Svezia e dei Paesi AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ottengono il permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in virtù di Accordi di domicilio e di considerazioni di reciprocità, se le condizioni di rilascio sono soddisfatte. Per altri Stati membri dell’UE non sussistono siffatti accordi o considerazioni.
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Ultima modifica 01.03.2023