Entrare in Svizzera o nello spazio Schengen

Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera fa parte dello spazio Schengen.

L’accordo d’associazione a Schengen disciplina per gli Stati parte il soggiorno di breve durata di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. È finalizzato ad agevolare i viaggi turistici, di visita o d’affari nel corso della durata summenzionata.

L’accordo prevede inoltre che:

  • in linea di principio non sono svolti controlli sulle persone alle frontiere interne fra gli Stati Schengen (frontiere interne);
  • le persone che valicano le frontiere esterne Schengen sono oggetto di un controllo unitario;
  • tutti gli Stati Schengen soggiacciono alle medesime condizioni d’entrata;
  • tutti gli Stati Schengen applicano una politica unitaria in materia di visti per soggiorni di breve durata.

Grazie a una serie di provvedimenti, ci si propone al tempo stesso di migliorare la cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia nella lotta contro la criminalità. Tra questi provvedimenti figurano:

  • la modernizzazione dello scambio d’informazioni nell’ambito delle ricerche di persone e oggetti tramite il Sistema d’informazione Schengen (SIS II),
  • l’agevolazione dell’assistenza giuridica,
  • la cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti.

Osservazione sulla dogana e il controllo delle merci

L’accordo d’associazione a Schengen non influisce sull’attività delle dogane svizzere. Siccome la Svizzera non è membro dell’Unione doganale europea, alle frontiere svizzere (frontiere esterne e interne) continuano a essere svolti controlli doganali (delle merci). Nell’ambito di tali controlli doganali (p. es. in vista di stabilire la provenienza e la destinazione delle merci) e ai fini dell’autoprotezione, è possibile - laddove necessario - svolgere anche controlli sulle persone.

Osservazione speciale relativa a Danimarca, Irlanda e Regno Unito/Gran Bretagna

Questi tre Stati dell’UE godono di uno status speciale in seno al sistema Schengen.

In Danimarca la disciplina del soggiorno di breve durata di massimo 90 giorni su un periodo di riferimento di 180 giorni è valevole ma non in quanto parte della normativa comunitaria, bensì in virtù di una decisione nazionale. La Danimarca può decidere di caso in caso, in virtù di una disposizione derogativa, a quali provvedimenti associarsi nell’ambito dell’accordo d’associazione a Schengen.

La disciplina del soggiorno di breve durata di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni non è valevole per Irlanda e Regno Unito/Gran Bretagna. I due Stati non partecipano alla cooperazione nell’ambito dei visti (politica unitaria in materia di visti) e non hanno abolito i controlli sulle persone alle frontiere. Questi Stati non appartengono pertanto allo spazio Schengen, tuttavia possiedono un diritto di partecipare in qualsiasi momento alla normativa comune per i predetti settori.

Ultima modifica 04.12.2023

Inizio pagina